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A causa del referendum del 29.11.2009, la Costituzione Federale ci vieta, in base all´art. 72- comma 3, l´edificazione di minareti, mentre i campanili e altre costruzioni di torri sacre possono essere ancora innalzati, in base ad un´autorizzazione edile locale.
Il divieto in sé non include la liberta´ di pratica religiosa. Il minareto é un prodotto dello sviluppo architettonico, prima nella bilad ash-sham (Siria, in particolare) durante il periodo di espansione islamica.Nella letteratura scientifica ci sono diverse teorie per cui queste torri sono state costruite.Una tesi tende ad interpretare i minareti come fari, fatto che si trova in congruenza etimologica con i tre concetti comuni arabi: manara (in arabo, luogo del fuoco, cioé della luce). Un´altra tesi intende che i conquistatori musulmani volevano opporre, agli immensi campanili dei cristiani siriani un simbolo equivalente, per mettere chiaramente in mostra la nuova realtá, cioé la presenza dell´Islam. Si puó certamente dimostrare che, da quando esistono i minareti, l´adhan (in arabo, chiamata alla preghiera), viene annunciato da qui. Questo sviluppo, condizionato culturalmente , non rende il minareto necessario alla pratica religiosa. Solo ció che si fa risalire alla Normativa islamica (iN), vale a dire al Corano o alle autentiche tradizioni profetiche (Sunna) puó pretendere una caratteristica di culto . Mentre nel Corano non c´é alcun riferimento al minareto, nella tradizione profetica manca una chiara specificazione del concetto di manara. Inoltre, non ci sono fonti islamiche che dimostrerebbero, ai tempi del Profeta (saws), l´esistenza di un minareto, nella forma della tipica costruzione odierna. Dalla biografia del Profeta (Sira) desumiamo che Bilal - N.B. il primo muezzin – chiamava ogni volta alla preghiera da una piattaforma leggermente rialzata sul tetto della moschea.
Da una prospettiva di normativa islamica rimane l´amaro retrogusto di una discriminazione, almeno a livello di legislazione edilizia, verso i musulmani svizzeri. Che tale discriminazione si presenti proprio nel senso della sua radice etimologica discernere (lat. distinguere), non puó essere negato neanche dagli oppositori al minareto. Inoltre, il nuovo paragrafo ha potuto chiaramente entrare in conflitto con l´Art. 8, comma 1-2 BV ( paritá dei diritti).
Per ora non si puó presagire quali conseguenze avranno, sull´autocoscienza di un musulmano o una musulmana svizzeri, queste incoerenze inerenti alla costituzione. Un´urgenza di azione da parte del Consiglio Centrale Islamico della Svizzera (IZRS) non é in questione. Tuttavia, concludiamo che il dibattito di politica interna e dei diritti pubblici non terminerá fino a che la contraddizione alla paritá dei diritti non verrá corretta. Inoltre ribadiamo il nostro sostegno per via legale, nel caso in cui la costruzione di un minareto verrebbe vietata di fatto ad una comunitá musulmana, in base al nuovo articolo.
Stand: 13.1.2010 / 27. Muharram 1431
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